IL TRIBUNALE
    Ha pronuncito la seguente ordinanza.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con  ricorso  depositato  il  23  giugno  1987,  D'Avolio  Antonio
 conveniva avanti il pretore di Milano  in  funzione  di  giudice  del
 lavoro  la G.S. - Societa' generale supermercati S.p.a. esponendo che
 era stato assunto dalla medesima il 25 marzo 1974  e  che  in  virtu'
 della  normativa contrattuale vigente all'epoca (C.C.N.L. 22 novembre
 1973 dipendenti aziende commerciali) aveva percepito  gli  scatti  di
 anzianita' con decorrenza dal triennio dal compimento del ventunesimo
 anno di eta' e non dalla data di assunzione. Rilevava quindi  che  la
 domanda  contrattuale  - riportata nei successivi C.C.N.L. in maniera
 del tutto  tralaticia  -  era  stata  giudicata  nulla  con  costante
 giurisprudenza  per  contrasto  con  l'art.  37  della  Costituzione.
 Evidenziato il proprio diritto a godere degli scatti di anzianita' al
 compimento del triennio dall'assunzione e quantificate le conseguenti
 differenze retributive, concludeva per la declaratoria di nullita' di
 detta  clausola, per l'accertamento di tale diritto e per la condanna
 della convenuta alla corresponsione della somma di L.  1.935.979  con
 interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo a titolo di
 differenze retributive maturate dal 1º giugno 1982 al 31 maggio 1987,
 con  riserva  delle  successive  maturande;  il tutto con vittoria di
 spese.
    Ritualmente   costituitasi   in  giudizio,  la  Societa'  generale
 supermercati S.p.a. si opponeva alla domanda  attrice  rilevando  che
 era  nella  logica  dell'istituto  prevedere  il  diritto agli scatti
 triennali solo per l'anzianita' di servizio maturata a decorrere  dal
 ventunesimo  anno  di  eta'  e  che  l'art. 37 della Costituzione non
 poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle  parti.
 Aggiungeva  che  non  appariva configurabile una illegittimita' delle
 disposizioni  contrattuali   per   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con
 l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di ventuno anni era,
 per   il  legislatore  ordinario,  maggiorenne.  In  via  subordinata
 eccepiva la prescrizione estintiva relativamente ai  pretesi  crediti
 maturati  anteriormente  al  quinquennio  dalla notifica del ricorso.
 Osservava poi che l'esame del  trattamento  retributivo  riservato  a
 controparte  denotava  la mancata applicazione dei limiti retributivi
 sanciti dal d.-l.  1º  febbraio  1977,  n.  12,  avendo  la  medesima
 percepito  una indennita' di contingenza maggiorata sia ai fini delle
 mensilita' aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini  del  calcolo
 degli  stessi  scatti di anzianita'. Sosteneva pertanto la fondatezza
 del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle
 somme  corrisposte  in  violazione  della  legge n. 91/1977. Prodotti
 documenti, concludeva in via principale per  il  rigetto  nel  merito
 delle  domande  formulate  ex  adverso,  in  via  subordinata  per la
 riduzione della condanna al credito maturato dopo il 4  luglio  1982;
 in  via  riconvenzionale  per  la  condanna  di  parte  ricorrente al
 pagamento delle quote di contingenza maturate, dopo  il  1º  febbraio
 1977  erogate nell'ultimo quinquennio su quattordicesima mensilita' e
 scatti di anzianita' e precisamente L. 3.621.643 per il primo  titolo
 e  L.  112.775 per il secondo - ovvero quei maggiori o minori importi
 che sarebbero risultati dovuti  -  oltre  interessi  e  rivalutazione
 monetaria, sempre con il favore delle spese. Produceva documenti.
    Con  successiva  memoria depositata il 10 ottobre 1987 la Societa'
 generale supermercati S.p.a. negava la  computabilita'  del  servizio
 militare di leva ai fini degli scatti di anzianita' rilevando che non
 sussisteva durante la sospensione del rapporto di lavoro  il  diritto
 alla  retribuzione  e  che  pertanto non poteva sussistere il diritto
 agli scatti  in  quanto  elementi  integrativi  ed  aggiuntivi  della
 retribuzione stessa.
     All'udienza del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il
 pretore pronunciava sentenza con lettura  del  seguente  dispositivo:
 "...  rigettata  la domanda riconvenzionale della convenuta, condanna
 parte convenuta come in  epigrafe  a  pagare  L.  1.935.979  a  parte
 ricorrente  come  in  epigrafe oltre il danno da svalutazione secondo
 gli indici Istat e gli interessi  legali  oltre  le  spese  di  causa
 liquidate in L. 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L. 500.000
 per  onorari;  dichiara   la   presente   sentenza   provvisoriamente
 esecutiva".
    Avverso   tale   pronuncia,   con  ricorso  depositato  presso  la
 cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1979, proponeva  appello
 la  Societa'  generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del
 gravame,  le  tesi  difensive  di   primo   grado   e   sviluppandole
 ulteriormente.  Concludeva  nei  termini  di  cui  in epigrafe per la
 riforma della impugnata sentenza.
    Parte   appellata,   regolarmente   costituitasi,   contestava  il
 fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e  chiedeva  al
 tribunale  di  confermare  la decisione del Pretore riconoscendole le
 spese di lite.
    Dopo  un  rinvio  finalizzato  all'approfondimento delle questioni
 poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la  causa  veniva  discussa
 nell'odierna udienza.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO